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[1]Il Ministero dei lavori pubblici o le autorita' da esso delegate avranno la facolta' discrezionale ed insindacabile di far sospendere in qualsiasi momento, per ragioni di incolumita' pubblica, l'esercizio della linea.
[2]((Nei casi di concessione accordata con provvedimento provinciale o comunale, tale facolta' e' attribuita rispettivamente anche al presidente della Giunta provinciale o al sindaco del Comune. Esso dovra' dare immediata comunicazione dei provvedimenti adottati al Ministero dei trasporti.
[3]Contro i provvedimenti del Presidente della Giunta provinciale o del sindaco del Comune e' dato ricorso al Ministro per i trasporti.
[4]Qualora il concessionario non si attenga alla disposizione, l'autorita' che ha accordato la concessione puo' disporne la revoca)).
Testo in vigore dal 14 settembre 1955 al 30 novembre 1980
