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Miscellanea
Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico
Legge 23 giugno 1927, n. 1110
- Aggiornato al
- 30 novembre 1980
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 25
- Art. 1Alla concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie), in…
- Art. 2Il decreto di concessione implica a ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilita'…
- Art. 3Alle funivie destinate a servire Comuni isolati o che facilitino comunicazioni fra centri…
- Art. 4La concessione delle funivie non potra' avere una durata superiore ad anni quaranta…
- Art. 5La concessione di funivie che facciano parte integrante di nuove ferrovie di interesse…
- Art. 6Alla scadenza della concessione gli impianti costituenti funivie comunque sussidiate…
- Art. 7Il concessionario sara' tenuto al trasporto gratuito della corrispondenza postale nei…
- Art. 8senza rubricaabrogato
- Art. 9Le funivie sono soggette ad un annuo contributo da versarsi allo Stato quale…
- Art. 10In quanto non e' diversamente disposto con la presente legge, sono applicabili alle…
- Art. 11Le disposizioni della presente legge non sono applicabili alle funicolari aeree private…
- Art. 12Gli ascensori in servizio pubblico dovranno essere concessi con le norme del presente…
- Art. 13Con decreto del Ministero delle finanze sara' provveduto ad introdurre in bilancio le…
- Art. 14ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753 Ordiniamo che la presente, munita del…
