Per la garanzia della rimanente quota dei detti mutui, la provincia e il comune di Milano e, per la propria quota, la provincia e il comune di Cremona sono autorizzati, a deroga di ogni altra disposizione, a rilasciare al Consorzio di credito per le opere pubbliche a partire dal 1944-XXIII, delegazioni annuali a termini dell'art. 4.

Testo vigente dal 2 ottobre 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-08-24;1044~art15 · fonte del testo