[1]((Agli effetti della presente legge e con deroga a quanto e' disposto dal secondo comma dell'articolo 6 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, i Comuni e le Province tenuti al pagamento delle spese della costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po, per la quota dei due quinti, sono:

  • a)le province di Milano e di Cremona;
  • b)i comuni di Milano e Cremona nonche' gli altri Comuni interessati o in quanto attraversati dal canale o in quanto da esso direttamente serviti.

[2]Su proposta del Consiglio di amministrazione del Consorzio, il Ministro per i lavori pubblici, con suo decreto, approva il riporto delle spese, di cui al comma precedente.

[3]Ogni altra disposizione in contrario e' abrogata)).

[4]I contributi sono obbligatori e le Amministrazioni interessate dovranno rilasciare, a favore del Consorzio, delegazioni annuali sui cespiti delegabili per legge e, in via sussidiaria, sulle imposte di consumo, con le modalita' stabilite dall'art. 94 del testo unico per la finanza locale, approvato col R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175.

Testo vigente dal 29 novembre 1962

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 novembre 1962

Confronto con la versione in vigore dal 2 ottobre 1941 al 29 novembre 1962. 69 parole tolte, 115 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Il Consiglio di amministrazione del Consorzio ripartisce tra gli enti interessati le spese per l'esecuzione delle opere in base alle disposizioni sopracitateaggiunto: Agli effetti della presente legge e con deroga a quanto e' disposto dal secondo comma dell'articolo 6 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, i Comuni e le Province tenuti al pagamento delle spese della costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po, per la quota dei due quinti, sono:

aggiunto: a) le province di Milano e di Cremona;

aggiunto: b) i comuni di Milano e Cremona nonche' gli altri Comuni interessati o in quanto attraversati dal canale o in quanto da esso direttamente serviti.

tolto: Il riparto e' approvato con decreto del Ministro peiaggiunto: Su proposta del Consiglio di amministrazione del Consorzio, il Ministro per i lavori pubblici, tolto: di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa pubblicazione, a mezzo dei competenti uffici del Genio civile, per la presentazione di eventuali reclami da parte degli interessati aggiunto: con suo decreto, approva il riporto delle spese, di cui al comma precedente.

aggiunto: Ogni altra disposizione in contrario e' abrogata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-08-24;1044~art4 · fonte del testo