[1]E' costituito, con sede in Milano, un ente autonomo per la costruzione delle opere di navigazione interna del canale Milano-Cremona-Po e dei porti di Milano e di Cremona con la denominazione di «Consorzio del canale Milano-Cremona-Po».

[2]Fanno parte del Consorzio lo Stato, la provincia e il comune di Milano, la provincia e il comune di Cremona. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 ottobre 1962, n. 1549

1

La L. 10 ottobre 1962, n. 1549 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, istituito con la legge 24 agosto 1941, n. 1044, per la costruzione delle opere di navigazione interna del canale MilanoCremona-Po e dei porti di Milano e di Cremona, provvede anche alla costruzione di porti, scali e banchine nelle localita' attraversate dal canale".

L. 28 marzo 1968, n. 295

2

La L. 28 marzo 1968, n. 295 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, istituito con legge 24 agosto 1941, n. 1044, modificata ed integrata dalla legge 10 ottobre 1962, n. 1549, provvedera' anche alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonche' al ristabilimento e alla manutenzione delle opere idroviarie e degli impianti medesimi".

Testo vigente dal 19 aprile 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 aprile 1968

Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 1962 al 19 aprile 1968.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 marzo 1968, n. 295

    La L. 28 marzo 1968, n. 295 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, istituito con legge 24 agosto 1941, n. 1044, modificata ed integrata dalla legge 10 ottobre 1962, n. 1549, provvedera' anche alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonche' al ristabilimento e alla manutenzione delle opere idroviarie e degli impianti medesimi".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-08-24;1044~art1 · fonte del testo