Per gravi irregolarita' nella gestione del Consorzio, il Ministro pei lavori pubblici, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze, puo' promuovere il decreto Reale di scioglimento dell'amministrazione dell'Ente e di nomina di un commissario Regio, i cui poteri non potranno durare oltre un anno dalla data del decreto di scioglimento.
Testo vigente dal 2 ottobre 1941
