Art. 5
Le convenzioni tra lo Stato ed i concessionari, gli atti ed i contratti riguardanti finanziamenti previsti dal precedente articolo, gli atti ed i contratti di consolidamento, estinzione e revoca dei finanziamenti stessi, comprese le fidejussioni prestate dagli Enti pubblici, sono assoggettati alla imposta fissa di registro ed ipotecaria. Restano ferme le eventuali maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli Istituti ed Enti finanziatori.
Testo vigente dal 8 giugno 1955
