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[1]Chiunque commette un fatto diretto contro la vita, l'integrita' o la liberta' personale del Re o del Reggente e' punito con la morte.

[2]La stessa pena si applica, se il fatto sia diretto contro la vita, l'integrita' o la liberta' personale della Regina, del Principe ereditario o del Capo del Governo.

Testo in vigore dal 6 dicembre 1926 al 28 giugno 1931

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-11-25;2008~art1 · fonte del testo