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[1]Quando due o piu' persone concertano di commettere alcuno dei delitti preveduti nei precedenti articoli, sono punite, pel solo fatto del concerto, con la reclusione da cinque a quindici anni. I capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la reclusione da quindici a trenta anni.

[2]Chiunque, pubblicamente a mezzo della stampa, istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti nei precedenti articoli o ne fa l'apologia, e' punito, pel solo fatto della istigazione o della apologia, con la reclusione da cinque a quindici anni.

Testo in vigore dal 6 dicembre 1926 al 28 giugno 1931

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-11-25;2008~art3 · fonte del testo