Provvedimenti per la garanzia del salario

Art. 13 — Computo dei dipendenti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 giugno 1975 al 24 settembre 2015. Leggi il testo vigente →

Ai fini della determinazione del limite di dipendenti, indicato al precedente articolo 12, si tiene conto, fino al 31 dicembre 1975, del personale complessivamente in forza alla data del 1 gennaio 1975. Per gli anni successivi, il limite anzidetto e' determinato, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell'anno precedente dichiarato dall'impresa. Per le aziende costituite nel corso dell'anno solare si fa riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo mese di attivita'. A tal fine l'impresa e' tenuta a fornire all'INPS apposita dichiarazione al termine di ciascun anno. Agli effetti di cui al presente articolo sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

Testo in vigore dal 7 giugno 1975 al 24 settembre 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-05-20;164~art13 · fonte del testo