Art. 6 — Durata dell'integrazione salariale ordinaria
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L'integrazione salariale prevista per i casi di cui al precedente articolo 1 n. 1) e' corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo puo' essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi. Le proroghe sono autorizzate dal Comitato speciale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788. Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda puo' essere proposta per la medesima unita' produttiva per la quale l'integrazione e' stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attivita' lavorativa. L'integrazione salariale relativa a piu' periodi non consecutivi non puo' superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio. Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma non si applicano nei casi di intervento determinato da eventi oggettivamente non evitabili.
Testo in vigore dal 7 giugno 1975 al 24 settembre 2015
