Art. 3 — Trattamento previdenziale nei periodi dell'integrazione salariale
Articolo abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Abrogato dal 24 settembre 2015
Articolo abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Abrogato dal 24 settembre 2015
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non irragionevolmente - per il periodo anteriore alla parificazione disposta con l'art. 8 della Legge 23 aprile 1981, n. 155 - il legislatore aveva tenuto distinti i casi di integrazione salariale, ammettendo il diritto a contribuzione figurativa limitatamente a quelli per totale sospensione dell'attività lavorativa ed escludendolo, invece, con riguardo a quelli per semplice contrazione dell'orario di lavoro: diversa era, infatti, nelle due ipotesi la situazione dei lavoratori - ancorché soggetti all'identica perdita incolpevole della retribuzione (ma totale, nell'uno, e parziale, nell'altro caso) - e maggiore la situazione di bisogno dei lavoratori sospesi dal lavoro, in quanto esposti al rischio della perdita del trattamento minimo di pensione, che giustificava, quindi, il maggior contributo di solidarietà sociale nei loro confronti. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge 20 maggio 1975, n. 164, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.).
Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 3 Provvedimenti per la garanzia del salario
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1975
urn:nir:stato:legge:1975-05-20;164~art3 · fonte su Normattiva