Provvedimenti per la garanzia del salario

Art. 9 — Ricorso contro il provvedimento della commissione provinciale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 giugno 1975 al 24 settembre 2015. Leggi il testo vigente →

Avverso il provvedimento della commissione provinciale e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al comitato di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788. Il ricorso puo' essere proposto entro il termine di trenta giorni dalla data della delibera anche da parte di ciascuno dei partecipanti alle sedute della commissione che, nel corso della votazione, abbia motivato il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale. Sui ricorsi di cui al presente articolo il comitato speciale decide in via definitiva.

Testo in vigore dal 7 giugno 1975 al 24 settembre 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-05-20;164~art9 · fonte su Normattiva