Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1990 al 22 agosto 2008. Leggi il testo vigente →

Le disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate, nel limite di 50 miliardi di lire, per la concessione di finanziamenti agevolati a fronte di spese da sostenere da parte di imprese italiane per la partecipazione all'estero a gare internazionali. Sono obbligate alla restituzione immediata di detti finanziamenti, maggiorati degli interessi a tasso agevolato applicati ai finanziamenti di cui al citato articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981, le aziende vincitrici della gara a fronte della quale le spese medesime siano state sostenute. Le aziende che si siano deliberatamente ritirate dalla gara o siano state escluse per comportamento alle stesse imputabile sono tenute alla restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi a tasso di riferimento. I settori beneficiari, nonche' i criteri, le modalita' ed i limiti di concessione e restituzione dei finanziamenti di cui al comma 1 saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Sulle richieste di finanziamento deliberera' il comitato per la gestione del fondo previsto dal citato articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1990 al 22 agosto 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-10-20;304~art3 · fonte su Normattiva