Art. 23
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[1]Per l'esame dei piani di cui ai precedenti articoli e' istituita, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, una delegazione speciale. La delegazione e' cosi' composta: il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che la presiede; i presidenti della I e della VI Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; due componenti, di cui uno della I e uno della VI Sezione del Consiglio superiore stesso; il direttore generale dei servizi speciali; il direttore generale della edilizia statale e sovvenzionata; il direttore generale dell'urbanistica e delle opere igieniche; un rappresentante del Ministero dell'interno; un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste; un rappresentante dell'I.N.A. Casa; un rappresentante dell'U.N.R.R.A. Casas; un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno; un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (A.N.C.I.); un rappresentante dell'Unione delle province di Italia (U.P.I.); un geologo; un urbanista.
[2]La delegazione ha, altresi', il compito:
- a)di suggerire provvedimenti per la piu' razionale distribuzione territoriale degli interventi del Ministero dei lavori pubblici e degli altri enti incaricati della ricostruzione, sia in relazione ai piani regolatori e di ricostruzione in vigore, sia in relazione alla compilazione di nuovi piani urbanistici;
- b)di formulare proposte per regolare l'azione delle Amministrazioni pubbliche e degli enti locali in materia di ricostruzione nelle zone sinistrate;
- c)di indicare i criteri per il coordinamento dell'azione di tutti gli enti interessati alla ricostruzione;
- d)di esprimere il proprio parere su progetti tipo che le Amministrazioni e gli Enti incaricati della ricostruzione avessero a proporre anche agli effetti della unificazione e modulazione dei sistemi costruttivi per una piu' rapida applicazione degli interventi nelle zone interessate;
- e)di delegare uno o piu' dei propri componenti a partecipare all'esame dei progetti sottoposti all'approvazione degli organi tecnici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.
Testo in vigore dal 11 ottobre 1962 al 16 dicembre 2010
