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Il Ministro per le finanze, per i Comuni indicati a norma dell'articolo 1, ha facolta' di autorizzare la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1963 della imposta e sovrimposta sul reddito dominicale, dell'imposta sul reddito agrario, dell'imposta e sovrimposta sul reddito dei fabbricati, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relative addizionali e dell'imposta complementare.

Testo in vigore dal 11 ottobre 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-10-05;1431~art24 · fonte del testo