Art. 29
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Salvo il disposto del quarto comma dell'art. 16, le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge debbono essere presentate al competente Ufficio del genio civile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed entro un anno per i proprietari che risiedono all'estero. Qualora, per la concessione di mutui, sovvenzioni e di ogni altra provvidenza a coloro che risultino danneggiati dai movimenti sismici, occorra fornire la dimostrazione della proprieta' di un immobile, la domanda deve essere corredata con un atto da cui risulti il possesso utile ai fini dell'art. 1158 del Codice civile. A tale fine potra' essere ammessa una dichiarazione giurata resa al pretore o al notaio dall'interessato e da quattro cittadini del luogo in cui e' sito o era sito l'immobile, i quali attestino la notoria appartenenza di esso, e per quale titolo, al richiedente le singole provvidenze.
Testo in vigore dal 11 ottobre 1962 al 11 novembre 1963
