Art. 29
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Salvo il disposto del quarto comma dell'art. 16, le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge debbono essere presentate al competente Ufficio del genio civile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed entro un anno per i proprietari che risiedono all'estero. Qualora, per la concessione di mutui, sovvenzioni e di ogni altra provvidenza a coloro che risultino danneggiati dai movimenti sismici, occorra fornire la dimostrazione della proprieta' di un immobile, la domanda deve essere corredata con un atto da cui risulti il possesso utile ai fini dell'art. 1158 del Codice civile. A tale fine potra' essere ammessa una dichiarazione giurata resa al pretore o al notaio dall'interessato e da quattro cittadini del luogo in cui e' sito o era sito l'immobile, i quali attestino la notoria appartenenza di esso, e per quale titolo, al richiedente le singole provvidenze. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 novembre 1963, n. 1465
1La L. 4 novembre 1963, n. 1465 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "I termini di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sono prorogati fino a quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"; ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che la medesima ha effetto dal giorno 11 ottobre 1962.
Testo in vigore dal 11 novembre 1963 al 16 dicembre 2010
