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Per i lavori di riparazione ultimati entro sei mesi e per quelli di ricostruzione ultimati entro un anno dalla data di comunicazione dell'approvazione della perizia, il contributo di cui all'articolo 3 e' elevato del 10 per cento. Il contributo e revocato qualora le opere non siano ultimate entro due anni dalla data di comunicazione all'interessato dell'approvazione della perizia, tranne proroga concessa per causa di forza maggiore dal provveditore regionale alle opere pubbliche.

Testo in vigore dal 11 ottobre 1962 al 11 novembre 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-10-05;1431~art5 · fonte su Normattiva