Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1975 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
((Il contributo di cui all'articolo 3 e' elevato del dieci per cento per i lavori di riparazione ultimati entro dodici mesi e per quelli di ricostruzione ultimati entro ventiquattro mesi dalla data di comunicazione del finanziamento della perizia)). ((Il contributo e' revocato qualora le opere non siano state ultimate entro tre anni dalla data di comunicazione all'interessato del decreto di concessione del contributo ovvero dalla concessione della anticipazione tranne proroga concessa per causa di forza maggiore dal competente ufficio)). Qualora il danneggiato si valga della facolta' di cui al successivo articolo 14 gli spetta in ogni caso la maggiorazione del 10 per cento per la sollecita ultimazione dei lavori restando a carico degli Enti concessionari l'onere derivante dalla eventuale revoca per inosservanza di termini. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 novembre 1963, n. 1465
1La L. 4 novembre 1963, n. 1465 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che la medesima ha effetto dal giorno 11 ottobre 1962.
Testo in vigore dal 27 giugno 1975 al 16 dicembre 2010
