Provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962
Art. 8
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A coloro ai quali sono stati concessi i contributi previsti dalla presente legge, saranno, a richiesta, accordate anticipazioni non inferiori al 30 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte verra' erogata secondo gli avanzamenti dei lavori.
Testo in vigore dal 11 ottobre 1962 al 20 dicembre 1964
