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A coloro ai quali sono stati concessi i contributi previsti dalla presente legge, saranno, a richiesta, accordate anticipazioni non inferiori al 30 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte verra' erogata secondo gli avanzamenti dei lavori. ((L'anticipazione e' revocata qualora i lavori non abbiano inizio entro sei mesi dalla data di comunicazione della relativa concessione o entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per le anticipazioni gia' concesse anteriormente ad essa, tranne proroga accordata per cause di forza maggiore dal provveditore alle opere pubbliche)).

Testo in vigore dal 20 dicembre 1964 al 27 giugno 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-10-05;1431~art8 · fonte su Normattiva