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((L'importo del contributo concesso per la ricostruzione o riparazione e' erogato nel modo seguente: 30 per cento a titolo di anticipazione; 30 per cento dopo il completamento del rustico, a seguito della dichiarazione del direttore dei lavori approvata dall'ufficio del genio civile; 30 per cento dopo la dichiarazione di ultimazione dei lavori rilasciata dal direttore dei lavori, approvata dall'ufficio del genio civile; 10 per cento dopo il collaudo da effettuarsi entro un anno dalla ultimazione dei lavori)).

Testo in vigore dal 27 giugno 1975 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-10-05;1431~art8 · fonte su Normattiva