Art. 8
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1975 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
((L'importo del contributo concesso per la ricostruzione o riparazione e' erogato nel modo seguente: 30 per cento a titolo di anticipazione; 30 per cento dopo il completamento del rustico, a seguito della dichiarazione del direttore dei lavori approvata dall'ufficio del genio civile; 30 per cento dopo la dichiarazione di ultimazione dei lavori rilasciata dal direttore dei lavori, approvata dall'ufficio del genio civile; 10 per cento dopo il collaudo da effettuarsi entro un anno dalla ultimazione dei lavori)).
Testo in vigore dal 27 giugno 1975 al 16 dicembre 2010
