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Per la concessione dei concorsi di cui all'articolo 1 e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni, da stanziare nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Testo in vigore dal 11 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;358~art2 · fonte del testo