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L'autorizzazione di spesa di lire 2.000 milioni, prevista dal primo comma dell'articolo 69 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e' ridotta di lire 500 milioni. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 2 si provvede con la disponibilita' derivante dalla riduzione disposta con il precedente comma. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 11 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;358~art3 · fonte del testo