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Le disposizioni previste dall'articolo 69, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, in favore delle ferrotramvie in concessione, sono applicabili, oltre che ai servizi sostitutivi delle medesime ferrotramvie, anche ai servizi funiviari e filoviari in regime di concessione, ferma restando l'esclusione delle aziende municipalizzate.

Testo in vigore dal 11 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;358~art4 · fonte del testo