Le opere per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia e per il risanamento igienico del suo abitato, a norma della presente legge sono eseguite:
- a)a spese dello Stato;
- b)a spese del Comune, col concorso dello Stato;
- c)a spese dei privati, col concorso dello Stato.
Testo vigente dal 28 aprile 1956
