Le opere per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia e per il risanamento igienico del suo abitato, a norma della presente legge sono eseguite:

  • a)a spese dello Stato;
  • b)a spese del Comune, col concorso dello Stato;
  • c)a spese dei privati, col concorso dello Stato.

Testo vigente dal 28 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-31;294~art1 · fonte del testo