Nel comune di Venezia, per quanto attiene al centro, alla fascia litoranea da San Nicolo' a Pellestrina inclusa, alla Giudecca, Murano, Burano, Torcello ed alle altre isole della laguna con edifici monumentali, sono eseguite a cura e spese dello Stato:

  • a)la escavazione e sistemazione, di tutti i canali e rii i cui fondali siano insufficienti alla libera espansione della marea, nonche' l'eventuale interramento che si rendesse necessario per ragioni igieniche;
  • b)le opere di presidio e consolidamento delle costruzioni, che si rendessero necessarie in conseguenza degli scavi sopradetti, ove questi risultassero o fossero spinti oltre il fondale originario;
  • c)le opere di sistemazione di ponti, di canali e delle fondamenta che risultassero necessarie in conseguenza dei lavori suddetti;
  • d)le opere di sistemazione dello sbocco dei collettori di fognatura esistenti in corrispondenza di canali e rii escavati come sopra;
  • e)le riparazioni e sistemazioni delle fondazioni di edifici dello Stato e del Comune qualora non fossero sufficienti le assegnazioni dei relativi bilanci.

Testo vigente dal 28 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-31;294~art2 · fonte del testo