Per le espropriazioni che si rendessero necessarie al fine di valorizzare singoli monumenti o santuari di particolare importanza, potra' essere concesso al Comune un contributo statale nella misura del 50 per cento della spesa nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al successivo art. 9.

Testo vigente dal 29 ottobre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-09;976~art3 · fonte del testo