[1]Per provvedere ai lavori di cui agli articoli precedenti e alle relative espropriazioni, e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi e 300 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di: 100 milioni nell'esercizio 1957-58; 150 " " 1958-59; 150 " " 1959-60; 200 " " 1960-61; 200 " " 1961-62; 200 " " 1962-63; 300 " " 1963-64; 300 " " 1964-65; 300 " " 1965-66; 400 " " 1966-67.

[2]La suddetta somma sara' erogata con la seguente ripartizione annuale:

  • a)per lavori di cui all'art. 1 tre quarti della somma;
  • b)per i contributi nella spesa dei lavori di cui all'art. 2, un dodicesimo della somma;
  • c)per i contributi nella spesa dei lavori di cui all'art. 3, due dodicesimi della somma. Le variazioni di ripartizione degli stanziamenti di cui alle lettere a), b), c) saranno autorizzate con decreto del Ministro per i lavori pubblici d'intesa con quello per il tesoro, su proposta del Consiglio comunale di Assisi. Le variazioni compensative tra gli stanziamenti di cui alle lettere b) e c) saranno autorizzate con decreto del Provveditore alle opere pubbliche dell'Umbria, su proposta del Consiglio comunale di Assisi. L'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge e' disposta con decreto del provveditore alle opere pubbliche per l'Umbria. Le somme non impiegate in un esercizio vengono utilizzate nell'esercizio successivo. In relazione ad esigenze tecniche dei lavori o alla opportunita' di affrettare l'esecuzione dei medesimi, i programmi annuali di cui all'art. 4 possono anche eccedere nell'ammontare della spesa la somma stanziata nell'anno. Per fronteggiare tale eccedenza e' consentito di scontare e cedere in garanzia le annualita' previste nei tre esercizi finanziari successivi a quello in corso.

Testo vigente dal 29 ottobre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-09;976~art9 · fonte del testo