Le somme mutuate ai sensi dell'articolo precedente saranno impiegate dal comune di Assisi per l'espletamento delle opere e degli interventi di cui alla presente legge e per quelle altre ritenute necessarie, per lo sviluppo igienico, economico ed edilizio del Comune stesso. Per le suddette opere il comune di Assisi potra' avvalersi, nei limiti degli stanziamenti, dei contributi di cui all'art. 3 o dei contributi contemplati dalle altre leggi vigenti.

Testo vigente dal 29 ottobre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-09;976~art11 · fonte del testo