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Sono dichiarate di pubblica utilita' le opere occorrenti per i lavori e costruzioni di cui al precedente articolo, ivi comprese le espropriazioni eventualmente necessarie, che saranno effettuate su decreto dell'Alto Commissario.

Testo in vigore dal 28 giugno 1932 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1932-05-26;699~art6 · fonte del testo