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La costruzione dell'edificio per gli uffici finanziari e per l'Avvocatura di Stato in Napoli e' affidata all'Alto Commissariato il quale provvedera' pure l'area di sedime della superficie non inferiore a metri quadrati 5000 tra quelle risultanti dalla espropriazione del rione San Giuseppe-Carita' e provvedera' alla relativa spesa per l'acquisto dell'area e per la costruzione dell'edificio entro il limite di 20.000.000 di lire. Per l'esecuzione delle espropriazioni e dei lavori occorrenti per la costruzione dell'edificio suddetto, l'Alto Commissario e' autorizzato ad assumere gli impegni, oltre il limite di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1048, sino alla concorrenza di L. 20.000.000 corrispondenti alla somma di cui all'art. 5.
Testo in vigore dal 28 giugno 1932 al 16 dicembre 2009
