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La costruzione dell'edificio per gli uffici finanziari e per l'Avvocatura di Stato in Napoli e' affidata all'Alto Commissariato il quale provvedera' pure l'area di sedime della superficie non inferiore a metri quadrati 5000 tra quelle risultanti dalla espropriazione del rione San Giuseppe-Carita' e provvedera' alla relativa spesa per l'acquisto dell'area e per la costruzione dell'edificio entro il limite di 20.000.000 di lire. Per l'esecuzione delle espropriazioni e dei lavori occorrenti per la costruzione dell'edificio suddetto, l'Alto Commissario e' autorizzato ad assumere gli impegni, oltre il limite di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1048, sino alla concorrenza di L. 20.000.000 corrispondenti alla somma di cui all'art. 5.

Testo in vigore dal 28 giugno 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-05-26;699~art7 · fonte del testo