Entro il primo trimestre di ogni anno il provveditore alle opere pubbliche per le Marche, d'intesa con la Soprintendenza ai monumenti delle Marche, e su proposta del comune per quanto riguarda le opere di sua competenza, redige un programma organico delle opere di cui ai precedenti articoli 2 e 3. L'approvazione del programma con decreto del provveditore equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e comporta dichiarazione di urgenza e di indifferibilita' dei lavori a tutti gli effetti di legge.

Testo vigente dal 9 marzo 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-02-23;124~art4 · fonte su Normattiva