I contributi previsti dal precedente articolo 5 sono concessi dal Provveditorato alle opere pubbliche per le Marche su domanda degli interessati, dopo l'approvazione dei progetti da parte del sindaco e della Soprintendenza ai monumenti, e sono corrisposti, previo parere dell'ufficio del genio civile, dopo che i lavori siano stati eseguiti e sempre che l'opera sia conforme al piano approvato ai sensi dell'articolo 5, terzo comma. Qualora il proprietario non provveda, entro il termine fissato, all'esecuzione delle opere comprese nel piano, il sindaco vi provvede d'ufficio con la procedura dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148. In questo, caso il contributo dello Stato viene corrisposto al comune.

Testo vigente dal 9 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-23;124~art7 · fonte del testo