Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 agosto 1937 al 2 dicembre 1942. Leggi il testo vigente →
[1]Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose e' nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste ed e' presieduto dal presidente della Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura e composto di sei membri, designati rispettivamente dalla Confederazione fascista degli agricoltori, dalla Federazione nazionale dei consorzi per la Viticoltura, dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, dall'Ente nazionale fascista della cooperazione, dalla Federazione nazionale fascista degli industriali di vini, liquori e affini e dalla Federazione nazionale fascista dei commercianti di vino e prodotti affini.
[2]La gestione dell'Ente e' sottoposta al controllo di un Collegio di revisori, costituito di tre membri, nominati con decreto dei Ministro per l'agricoltura e per le foreste e designati rispettivamente dal predetto Ministro, dal Ministro per le finanze e del Ministro per le corporazioni.
[3]I componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
[4]Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha facolta' di sciogliere, in ogni tempo, il Consiglio di amministrazione dell'Ente, nominando un commissario per durata non superiore ad un anno.
Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 2 dicembre 1942
