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[1]((Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, costituito con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, e' composto:

  • a)da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con funzioni di presidente;
  • b)da sei membri designati rispettivamente dalla Confederazione fascista degli agricoltori, dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, dall'Ente economico della viticoltura, dall'Ente nazionale fascista della cooperazione, dalla Federazione nazionale fascista degli industriali di vini, liquori ed affini e dalla Federazione nazionale fascista dei commercianti di vino e prodotti affini)).

[2]La gestione dell'Ente e' sottoposta al controllo di un Collegio di revisori, costituito di tre membri, nominati con decreto dei Ministro per l'agricoltura e per le foreste e designati rispettivamente dal predetto Ministro, dal Ministro per le finanze e del Ministro per le corporazioni.

[3]I componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

[4]Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha facolta' di sciogliere, in ogni tempo, il Consiglio di amministrazione dell'Ente, nominando un commissario per durata non superiore ad un anno.

Testo in vigore dal 2 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 dicembre 1942

Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1937 al 2 dicembre 1942. 32 parole tolte, 28 parole aggiunte in 3 capoversi.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose tolto: e' nominatoaggiunto: , costituito con decreto del Ministro per l'agricoltura e tolto: per le foreste ed e' presieduto dal presidente della Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura e composto di sei membri, aggiunto: le foreste, e' composto:

aggiunto: a) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con funzioni di presidente;

aggiunto: b) da sei membri designati rispettivamente dalla Confederazione fascista degli agricoltori, dalla tolto: Federazione nazionale dei consorzi per la Viticoltura, dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, dall'Ente aggiunto: economico della viticoltura, dall'Ente nazionale fascista della cooperazione, dalla Federazione nazionale fascista degli industriali di vini, liquori tolto: e aggiunto: ed affini e dalla Federazione nazionale fascista dei commercianti di vino e prodotti affini.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art12 · fonte del testo