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[1]((Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, costituito con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, e' composto:
- a)da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con funzioni di presidente;
- b)da sei membri designati rispettivamente dalla Confederazione fascista degli agricoltori, dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, dall'Ente economico della viticoltura, dall'Ente nazionale fascista della cooperazione, dalla Federazione nazionale fascista degli industriali di vini, liquori ed affini e dalla Federazione nazionale fascista dei commercianti di vino e prodotti affini)).
[2]La gestione dell'Ente e' sottoposta al controllo di un Collegio di revisori, costituito di tre membri, nominati con decreto dei Ministro per l'agricoltura e per le foreste e designati rispettivamente dal predetto Ministro, dal Ministro per le finanze e del Ministro per le corporazioni.
[3]I componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
[4]Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha facolta' di sciogliere, in ogni tempo, il Consiglio di amministrazione dell'Ente, nominando un commissario per durata non superiore ad un anno.
Testo in vigore dal 2 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008
