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[1]Ogni anno, dopo la pubblicazione del decreto di cui all'art. 8, l'Ente, a mezzo dei propri organi, rendera' noto a ciascun vinificatore obbligato, con preavviso di giorni quindici, la data in cui egli dovra' effettuare la consegna del prescritto quantitativo di vino da destinare alla distillazione.

[2]E' in facolta' dell'obbligato di consegnare, con le modalita' stabilite dall'Ente, in parziale o totale sostituzione del proprio vino, altro vino o vinacce o altri sottoprodotti alcoolici della vinificazione, in quantita' equivalente per complessivo contenuto in alcool.

[3]Quando un vinificatore non esegua, entro il termine e nel luogo stabiliti e nel quantitativo dovuto, la consegne del vino prescritta a norma dell'art. 8, l'Ente potra' provvedere all'acquisto del vino sul mercato, nella quantita' corrispondente in base al contenuto in alcool, e alla consegna alla distilleria, per conto e a spese dell'inadempiente, a favore del quale sara' computato l'importo stabilito a norma del quarto comma dell'art. 17.

Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 26 maggio 1941

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art15 · fonte del testo