Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1937
Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 1940 al 22 dicembre 2008. 93 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Chiunque ometta la denuncia prescritta a norma dell'art. 8 della presente legge o fa dichiarazioni non conformi a verita' e' punito con l'ammenda fino a lire mille.
tolto: Chiunque non esegue, entro il termine e nel luogo stabiliti e nel quantitativo dovuto, la consegna del vino prescritta a norma dell'art. 7, e' punito con l'ammenda da lire duecento a lire diecimila.
tolto: Chiunque non esegue, entro il termine e nel luogo stabiliti e nel quantitativo dovuto, la consegna delle vinacce prescritta a norma dell'art. 7, e' punito con l'ammenda da lire cento a lire duemila.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art16 · fonte del testo