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[1]La quantita' delle singole materie vinose consegnate e il rispettivo contenuto in alcool e in altri prodotti ricavabili, ai fini della determinazione del loro importo in base ai prezzi stabiliti a norma del precedente articolo, saranno accertati presso la distilleria ricevente.
[2]Quando, per accordi tra l'Ente e il vinificatore obbligato, l'Ente provveda al trasporto dello materie vinose per conto del vinificatore, questi potra', al momento della consegna all'Ente, far prelevare campioni delle materie consegnate.
[3]Ai fini della risoluzione delle eventuali contestazioni ha valore la determinazione della gradazione alcoolica fatta dall'Istituto incaricato, per la circoscrizione nella quale ha sede la distilleria del servizio di vigilanza per l'esecuzione delle disposizioni contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini.
Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008
