Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1937
Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 1940 al 22 dicembre 2008. 97 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Alle spese di gestione dell'Ente, ivi compresi i rimborsi alla Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura e ai Consorzi federati, sara' provveduto:
tolto: a) col gettito dell'aliquota prevista nel secondo comma dell'art. 17;
tolto: b) con un contributo dello Stato nella misura che, entro il limite massimo di lire 2.000.000 sara' annualmente stabilita con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze. E' all'uopo autorizzata l'iscrizione, nella parte ordinaria dello stato di precisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a partire dall'esercizio finanziario 1937-38, dello stanziamento occorrente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art19 · fonte del testo