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[1]Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e per la agricoltura e per le foreste, sara' approvato lo statuto-regola mento del Consorzio di cui all'articolo precedente, nel quale saranno stabiliti, tra l'altro, i compiti e la composizione del Consiglio di amministrazione, nonche' i contributi che ciascuna azienda sara' tenuta a versare al Consorzio per metterlo in grado di funzionare e le norme per l'esercizio della funzione di ufficio vendita dello spirito prodotto dalle aziende consorziate.

[2]Nei casi in cui il Consorzio, nell'esercizio del compito di cui alla lettera b) del comma terzo dell'articolo precedente, debba provvedere alla vendita di spirito di prima categoria, e' consentito l'intervento nel Consiglio di amministrazione di un rappresentante dei distillatori di spirito di prima categoria, designato dalla Confederazione fascista degli industriali.

Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art21 · fonte del testo