Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1937
Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008. 204 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Saranno considerate rispondenti alle finalita' indicate nell'articolo precedente le distillerie, sia gia' esistenti che di nuovo impianto o ampliate o trasformate, le quali abbiano una produzione giornaliera di non meno di cinque ettanidri di alcool, di gradazione non inferiore a 90°, e siano provviste di magazzini di raccolta e di conservazione delle materie vinose e di conservazione dell'alcool prodotto, della capacita' occorrente in rapporto alla produzione giornaliera della distilleria, alla economia dei trasporti e dell'organizzazione del ricevimento delle varie materie vinose, nelle quantita' che si prevede siano da consegnare zona per zona.
tolto: La proposta di cui all'articolo precedente dovra' contenere:
tolto: a) l'elenco nominativo delle distillerie efficienti, con la indicazione della ubicazione, della produzione giornaliera e della capacita' dei magazzini di raccolta e conservazione delle materie prime e dell'alcool prodotto;
tolto: b) l'elenco nominativo delle distillerie da mettere in efficienza, con l'indicazione, oltre che dei dati di cui alla lettera a), degli ampliamenti e delle trasformazioni da compiere in rapporto alle esigenze della zona;
tolto: c) l'elenco delle localita' nelle quali e' necessario l'impianto di nuove distillerie, con l'indicazione della produzione giornaliera che si ritiene necessario debba avere il nuovo impianto' e della capacita' dei relativi magazzini di raccolta e di conservazione delle materie prime dell'alcool prodotto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art23 · fonte del testo