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[1]Saranno considerate rispondenti alle finalita' indicate nell'articolo precedente le distillerie, sia gia' esistenti che di nuovo impianto o ampliate o trasformate, le quali abbiano una produzione giornaliera di non meno di cinque ettanidri di alcool, di gradazione non inferiore a 90°, e siano provviste di magazzini di raccolta e di conservazione delle materie vinose e di conservazione dell'alcool prodotto, della capacita' occorrente in rapporto alla produzione giornaliera della distilleria, alla economia dei trasporti e dell'organizzazione del ricevimento delle varie materie vinose, nelle quantita' che si prevede siano da consegnare zona per zona.

[2]La proposta di cui all'articolo precedente dovra' contenere:

  • a)l'elenco nominativo delle distillerie efficienti, con la indicazione della ubicazione, della produzione giornaliera e della capacita' dei magazzini di raccolta e conservazione delle materie prime e dell'alcool prodotto;
  • b)l'elenco nominativo delle distillerie da mettere in efficienza, con l'indicazione, oltre che dei dati di cui alla lettera a), degli ampliamenti e delle trasformazioni da compiere in rapporto alle esigenze della zona;
  • c)l'elenco delle localita' nelle quali e' necessario l'impianto di nuove distillerie, con l'indicazione della produzione giornaliera che si ritiene necessario debba avere il nuovo impianto' e della capacita' dei relativi magazzini di raccolta e di conservazione delle materie prime dell'alcool prodotto.

Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art23 · fonte del testo