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Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste disporra' la costituzione, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, dei Consorzi per la viticoltura, a umana della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, e del R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1937-XV, n. 428, per le zone viticole del Regno nelle quali non siate stati gia' costituiti, ad esclusione della provincia di Zara, per il cui territorio le funzioni di Consorzio per la viticoltura sono assunte direttamente dalla Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura.

Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art29 · fonte del testo