Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1937
Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008. 124 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Indipendentemente dall'aumento previsto dal sesto comma dell'art. 15 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, e successive modificazioni e integrazioni, la contribuzione di cui al quinto comma dello stesso art. 15 potra', con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreate, di concerto con il Ministro per le finanze, essere aumentata di non piu' di L. 5 e di L. 2,50 rispettivamente per ogni ettaro di vigneto specializzato e di terreno vitato non specializzato, considerato anche in appezzamenti separati.
tolto: Con lo stesso decreto sara' stabilita quale parte del gettito derivante dall'aumento della contribuzione dovra' essere dal Consorzio versata alla Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura, per le spese inerenti all'esercizio delle facolta' e all'esecuzione dei compiti demandatile dalla presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art30 · fonte del testo