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[1]Il Consiglio provinciale delle corporazioni provvedera' al rilascio del certificato previsto dal precedente articolo, previo controllo delle notizie e dei dati forniti dal richiedente e in conformita' dei criteri che saranno stabiliti dal Comitato di cui all'art. 44.

[2]Ai fini del controllo suddetto, il Consiglio provinciale delle corporazioni ha facolta' di provvedere, durante e dopo la vinificazione, anche con sopraluoghi presso i produttori, agli accertamenti riguardanti la razionalita' dei procedimenti tecnici impiegati e i requisiti e le caratteristiche del vino ottenuto.

[3]Per l'esecuzione dei controlli il Consiglio provinciale delle corporazioni istituira' un particolare Ufficio tecnico e amministrativo, a carico del provento del diritto, di cui all'articolo 52.

[4]Qualora questo risultasse insufficiente, per difficolta' dipendenti da speciali condizioni locali, sara' in facolta' del Consiglio provinciale delle corporazioni, previa autorizzazione del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, richiedere contributi, dal Consorzio per la viticoltura competente per territorio, o dal Sindacato provinciale fascista degli industriali di vini, liquori ed affini.

Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art40 · fonte del testo