Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1937
Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008. 68 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ad istituire, di concerto col Ministero delle corporazioni, marchi distintivi per i vini per i quali sia stata pronunciata la dichiarazione di cui all'art. 36.
tolto: Il marchio ha valore di garanzia per il consumatore e portera', oltre ad un segno grafico, l'indicazione del vino al quale si riferisce.
tolto: Il marchio sara' trascritto a norma della legge sui marchi di fabbrica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art41 · fonte del testo