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[1]Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ad istituire, di concerto col Ministero delle corporazioni, marchi distintivi per i vini per i quali sia stata pronunciata la dichiarazione di cui all'art. 36.
[2]Il marchio ha valore di garanzia per il consumatore e portera', oltre ad un segno grafico, l'indicazione del vino al quale si riferisce.
[3]Il marchio sara' trascritto a norma della legge sui marchi di fabbrica.
Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008
