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[1]Sulla domanda di autorizzazione all'uso del marchio e' chiamato ad esprimere parere un Comitato, presieduto dal vice presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni e composto di sette membri, rappresentanti rispettivamente delle Unioni provinciali fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, del Sindacato provinciale fascista degli industriali di vini, liquori ed affini, del Sindacato provinciale fascista dei commercianti di vino e prodotti affini, del Consorzio per la viticoltura, competente per territorio, e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

[2]Contro la denegata concessione dell'autorizzazione all'uso del marchio e' ammesso ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste. La decisione del Ministro, da pronunciare sentito il parere del Ministero delle corporazioni, e' inappellabile e sara' comunicata al Consiglio provinciale delle corporazioni, per l'esecuzione.

Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art44 · fonte del testo